Condizioni Generali di Fornitura

Con la prima fornitura il Fornitore riconosce espressamente che le condizioni alle quali questa è avvenuta valgono anche per eventuali forniture successive.

Condizioni diverse avranno efficacia solo nel caso che esse siano state approvate per iscritto dalla I.S.A. SpA

La mancata espressa contestazione da parte della I.S.A. SpA in merito a condizioni diverse praticate dal Fornitore non costituisce deroga alle presenti condizioni generali di fornitura neppure nel caso in cui la merce ordinata sia stata accettata ed effettuato il pagamento della stessa sia per intero che in parte.

1. ORDINI

1.1 Le presenti condizioni generali trovano applicazione per qualsiasi ordine conferito dalla ISA SpA.

1.2 Eventuali condizioni particolari, anche in deroga, a quelle generali dovranno essere espressamente riportate nel contesto dell’ordine o concordate con lettera a parte.

1.3 L’ordine non è cedibile a terzi e si intende perfezionato quando perviene alla ISA SpA l’accettazione da parte del Fornitore. Qualora l’accettazione non pervenga entro 5 giorni dalla data dell’ordine, è in facoltà della ISA SpA di stornare l’ordine conferito previa comunicazione scritta.

1.4 Se le condizioni contenute nell’accettazione differiscono da quelle dell’ordine il rapporto contrattuale si perfeziona al momento in cui la ISA SpA riceve dal Fornitore l’accettazione delle condizioni contrattuali.

1.5 L’accettazione dell’ordine è subordinata ad una tolleranza di produzione del +- 10%.

2. TERMINI DI CONSEGNA

2.1  I termini di consegna fissati di comune accordo con il Fornitore sono da intendersi sempre tassativi e vincolanti, salvo in caso di forza maggiore di cui al punto 2.2. in caso di eventuali ritardi nelle consegne rispetto ai termini pattuiti a meno che la ISA SpA non li accetti espressamente. Il Fornitore incorre nella penalità di cui il successivo punto 2.3. Sono parimenti da escludersi anticipi rispetto ai termini di fornitura a meno che la ISA SpA non li abbia espressamente accettati.

2.2   I termini di consegna si intendono automaticamente prorogati quando insorgono cause indipendenti dalla volontà del Fornitore che impediscono regolare esecuzione dell’ordine. Si considerano impedimenti suscettibili di ritardare l’esecuzione dell’ordine le seguenti circostanze: calamità naturali, conflitti di lavoro, interruzione dei trasporti e, in genere, ogni evento indipendente dalla volontà del Fornitore. Il Fornitore è tenuto in ogni caso a dare immediata comunicazione scritta alla ISA SpA dell’insorgere e della cessazione delle cause di forza maggiore.

2.3  In caso di ritardi di consegna, anche parziali, è in facoltà della ISA SpA di applicare una penale in ragione dell’1% del valore della merce non consegnata, per ogni settimana intera di ritardo, salvo il diritto al risarcimento dei danni e fino ad un massimo del 4% del valore totale dell’ordine o in alternativa revocare l’ordine stesso, salvo il diritto al risarcimento danni. Qualora la ISA SpA si avvalga di tale ultima facoltà, essa comunicherà al Fornitore la volontà di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 C.C. Rimane parimenti in facoltà della ISA SpA  in caso di ritardi di consegna, di approvvigionarsi altrove ed in qualunque momento del prodotto oggetto della fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

3. QUALITÀ DELLE  FORNITURE

3.1  La mera consegna dei prodotti non comporta  accettazione tacita  della merce in quanto il suo stato,  quantità e qualità  dovranno essere accettate dalla  ISA SpA.

3.2  La denuncia dei vizi e/o difetti della merce consegnata, potrà sempre essere fatta dalla ISA SpA entro nove mesi dalla ricezione della merce stessa. Questo anche quando la merce fosse già stata messa in lavorazione e le relative fatture fossero già state pagate. In presenza di eventuali prodotti  difettosi la ISA SpA potrà chiedere la loro sostituzione o rifiutare i soli prodotti di scarto o l’intero lotto senza chiederne la sostituzione.

3.3  Per quanto riguarda i documenti applicabili, se non diversamente specificato nell’ordine, si intende valida l’edizione esistente alla data di emissione dell’ordine.

4.     GARANZIE

4.1  Il Fornitore garantisce che il prodotto fornito è esente da qualsiasi vizio e/o difetto, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna, salvo quanto diversamente convenuto tra le parti.

4.2  Se i vizi e/o difetti sulla merce fornita venissero rilevati presso la clientela ISA il Fornitore è tenuto a discrezione della ISA SpA alla riparazione, od alla sostituzione gratuita, od all’accettazione di un addebito.

4.3  In ogni caso sempre che detti vizi e/o difetti vengano constatati o ratificati durante il periodo di garanzia, la ISA SpA ha diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla non idoneità del prodotto acquistato.

4.4 Se trattasi di prodotti con scadenza, la stessa non deve essere inferiore al 75% della vita del prodotto stesso.

5. COLLAUDO

5.1  Il Fornitore si impegna a fornire alla ISA SpA merci che siano state già accuratamente collaudate prima della spedizione delle stesse. Le merci dovranno risultare conformi alle prescrizioni indicate dalla ISA SpA ed il materiale consegnato verrà collaudato con le modalità prescritte dai capitolati concordati. La ISA SpA si riserva la facoltà di rifiutare i lotti che non dovessero risultare accettabili in base alle norme previste dal capitolato e le merci rifiutate, o risultanti non conformi durante la lavorazione da parte nostra, verranno restituite al Fornitore per essere immediatamente sostituite salvo nostra disposizione contraria. Tutte le spese derivanti saranno totalmente a carico del Fornitore. Qualora per nostre necessità urgenti, le merci fossero comunque da noi messe in lavorazione, nonostante la mancata accettazione da parte del Controllo Prodotto, tutte le spese originate dalle operazioni di cernita, eventuali lavorazioni successive o quant’altro derivante, saranno totalmente a carico e quindi addebitate al Fornitore.

6. FATTURE E DOCUMENTO DI CONSEGNA

6.1  Il Fornitore dovrà accompagnare la merce con relativo documento di accompagnamento e CERTIFICATO DI CONFORMITA’ riportanti in via essenziale: numero ordine, codice/disegno e/o descrizione, data di spedizione, numero di lotto e ogni altra indicazione espressamente richiesta dalla legge.

6.2  Tutte le fatture emesse dai Fornitori a nome della nostra Società dovranno tassativamente essere recapitate alla nostra Sede Amministrativa; il mancato rispetto comporterà la possibilità del mancato pagamento sino al ricevimento dei regolari documenti.

7. CLAUSOLE AMBIENTALI

Il fornitore dichiara e garantisce di essere conforme alle disposizioni del regolamento REACH N. 1907/2006 in merito alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Di conseguenza i prodotti forniti saranno conformi alle restrizioni previste dal suddetto regolamento.

Il fornitore fornirà o renderà disponibili le schede di sicurezza delle sostanze o miscele fornite a I.S.A. S.p.A. e provvederà alla etichettatura delle stesse in conformità al Reg. (EC)  N. 1272/2008.

8. CONTROVERSIE

8.1  Il Fornitore deve garantire ad I.S.A. S.p.A., al suo cliente e alle autorità preposte, il diritto di accesso alle aree pertinenti di tutti i suoi siti a ogni livello della catena di fornitura coinvolti nell’attività commissionata e a tutte le registrazioni applicabili.

8.2 La sola Autorità Giudiziaria competente a decidere su qualunque controversia dei confronti della ISA SpA sarà l’Autorità Giudiziaria di Busto Arsizio.

9. CLAUSOLE AGGIUNTIVE PER I FORNITORI SETTORE AERONAUTICO

9.1  Se non già certificato in accordo alla norma EN-AS-JISQ-9100, il Fornitore metterà in atto tutti gli sforzi per acquisire detta certificazione.

9.2  Il fornitore deve garantire la prevenzione di parti contraffatte.

9.3  Ogni modifica all’organizzazione, ai processi, ai prodotti o ai servizi incluse le modifiche all’uso di subfornitori o ai siti produttivi afferenti all’ordine in essere, dovranno essere preventivamente concordati.

9.4  In caso di subfornitura, il fornitore è tenuto a garantire il flow-down dei requisiti I.S.A.

9.5  Il fornitore è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione afferente la fornitura per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di consegna.

9.6 Il fornitore deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la consapevolezza del:
loro contributo alla conformità del prodotto e del servizio;
loro contributo alla sicurezza del prodotto;
importanza del comportamento etico.

Il sottoscritto Fornitore dichiara espressamente di accettare integralmente tutte le suindicate condizioni ed in particolare di approvare specificatamente quelle di cui ai punti 1. Ordini 2. Termini di consegna 3. Qualità delle forniture 4. Garanzie 5. Collaudo 6. Fatture e Documenti di consegna 7. Clausole ambientali 8. Controversie e 9 solo in caso di forniture aeronautiche

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E DI SUBFORNITURA sono da considerarsi parte integrante degli ordini emessi da I.S.A. S.p.A.

Mod. 01.02